top
logo



Copyright © 2009 
SoloBattipaglia.com
Tutti i diritti riservati
Home Grillo parlante (editoriale) Editoriale Disagio abitativo e soliti furbetti impuniti
Disagio abitativo e soliti furbetti impuniti PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Grillo parlante - Editoriale
Sabato 27 Febbraio 2010 10:15
Il 30 settembre dello scorso 2009 la giunta comunale ha deliberato sull’assegnazione temporanea degli alloggi a nuclei  familiari in “disagio abitativo”. I contratti di locazione in scadenza, in immobili privati, dovevano essere rinnovati ma, a causa della criticità delle casse comunali, tale rinnovo non era possibile per tutti. Ecco che nel successivo mese di ottobre furono comandate 11 ordinanze di sgombro. 

Ricordiamo anche un importante passaggio precedente: la delibera commissariale 210/2008 ridimensionava le concessioni in uso temporaneo da 40 a 23 alloggi (tra pubblici e privati) oltre all’ingiunzione a stilare una graduatoria di assegnazione ai sensi della legge regionale 18/1997, precedentemente non osservata. Per evitare ulteriori disagi agli sfrattati il Comune si impegnava per un anno a versare un contributo integrativo del canone di locazione, anch’esso determinato dalla Regione Campania.

I documenti per concorrere all’assegnazione dell'abitazione sono tanti, eccone alcuni: cittadinanza, residenza, attività lavorativa nel comune, nessuna proprietà o usufrutto su immobili, basso reddito, stato di famiglia (coniugi, figli legittimi, legittimati o naturali, ascendenti e discendenti fino al terzo grado).

Poiché è quasi tutto autocertificato, i documenti consegnati vengono verificati da apposita Commissione Comunale che attribuisce un punteggio che determinerà la graduatoria. Secondo quanto stabilito dall’art.10 se il Comune accerta documentazioni false prima dell'assegnazione dell'immobile, si provvede all’esclusione di tale soggetto e quindi al cambiamento della graduatoria.

L’art.19 aggiunge che se si riscontrano deroghe alle leggi o dichiarazioni false o documenti falsi anche dopo l'assegnazione dell'abitazione, si deve procedere al suo annullamento. La normativa prevede che l’assegnazione può anche decadere se nell’alloggio non si risiede, se si esercitano attività illegali o se non ci si attiene alle regole condominiali.

Qualche mese fa è stato pubblicato l’elenco degli assegnatari in virtù dei suddetti atti autocertificati. Non abbiamo approfondito ma sia dai primi controlli sia da denunce da parte degli esclusi, l’assegnazione è stata bloccata in attesa di “chiarimenti”.


Ricordiamo ai furbetti che:

Il cittadino è responsabile di quello che dichiara con l'autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli sulla corrispondenza alla verità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria, può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione (articolo 71, 75 e 76 D.P.R. 445/00)

Articolo 71 - Modalita' dei controlli
  1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
  2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
  3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
  4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2. l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.
Norme penali
  1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
  3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  4. Art. 483 -  Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Conoscendo come funziona la giustizia in Italia, però, finisce sempre a tarallucci e vino... i "falsari-imbroglioni-truffatori" ci proveranno sempre... tanto se verranno beccati comunque non succederà niente!
 
Ulti Clocks content

bottom

Web master Vincenzo Picariello.